POLIZZA RISCHI CATASTROFALI PER LE IMPRESE: L’OBBLIGO SLITTA AL 31 MARZO 2025

Entro il 31 marzo 2025, le imprese italiane sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Questo è quanto indicato nel cosiddetto decreto Milleproroghe (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) all’articolo 13, che ha rinviato la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, con un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura.

IL CONTESTO NORMATIVO

L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali. La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali su terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali

L’obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:

Sono tenute anche:

·  le imprese individuali;

·  le società di persone;

·  le società a responsabilità limitata.

ESENZIONI PREVISTE

Sono escluse dall’obbligo assicurativo:

Il DECRETO ATTUATIVO DEL MIMIT

Per rendere operativo l’obbligo, è necessario attendere il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro la fine di febbraio 2025. Questo decreto stabilirà i dettagli tecnici della normativa, inclusa la proporzionalità del premio assicurativo in base al livello di rischio del territorio nazionale e possibili incentivi per le imprese che adottano misure di sicurezza preventive.

QUALI EVENTI SONO INCLUSI?

È importante sottolineare che le imprese hanno la libertà di scegliere la Compagnia Assicurativa e, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il contenuto della polizza che copra i danni ai beni immobili diretti causati da:

·  sismi

·  alluvioni

·  frane

·  inondazioni

·  esondazioni

Oltre agli eventi sopra elencati per cui sussiste specifico obbligo, la polizza può coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER LE AZIENDE INADEMPIENTI?

Secondo il comma 102 della Legge, con riferimento all’inadempimento da parte delle Imprese dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025 contro i rischi catastrofali sopra individuati, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di dette agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, in caso di sinistro, queste imprese rischiano di dover affrontare ingenti perdite finanziarie che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’attività.