La legge di bilancio 2021, per promuovere l’occupazione giovani stabile, ha previsto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021/2022.
In particolare, l’esonero in oggetto spetta al lavoratore che al momento dell’assunzione o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, non ha compiuto il trentaseiesimo anno di età e non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
La legge prevede un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo di 36 mesi, nei limiti massimo di 6.000,00 euro annui. Per le aziende con un’unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna l’esonero spetta per un massimo di 48 mesi.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
Si ha il diritto a fruire dell’agevolazione se si è in possesso delle seguenti ulteriori condizioni:
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- trovano applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del d.lgs n. 150/2015.
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni.
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.