Come funziona il nuovo strumento per la sicurezza nei cantieri 

Nuova disciplina dell’ Ispettorato del Lavoro

Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Chi deve richiedere la patente a crediti

Si evidenzia, in primis, che la patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, esclusi coloro che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (come ingegneri e architetti). Anche le imprese straniere devono ottenere la patente, a meno che non abbiano un documento equivalente riconosciuto dall’autorità del Paese d’origine.

Per poter operare servono almeno 15 crediti.

 Richiesta della patente: fino al 31 ottobre ok con autocertificazione via PEC

Requisiti Necessari Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Richiesta della patente: fino al 31 ottobre ok con autocertificazione via PEC

 

 Richiesta della patente: fino al 31 ottobre ok con autocertificazione via PEC

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l’altro, all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza.

Nella circolare n.4/2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro precisa però che, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

NB – La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.


Decurtazione crediti

I crediti possono essere decurtati per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro (ad esempio, mancata elaborazione del DVR o mancanza di dispositivi di protezione individuale). In caso di infortuni gravi o mortali, l’Ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi.