SICUREZZA AMBIENTALE E SUL LAVORO

POS e PSC

Cos’è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)?

Il POS, definito dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08, è una certificazione fondamentale per le aziende che svolgono diverse attività lavorative su cantieri in appalto o sub appalto.

All’interno del POS bisogna inserire:
   • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori;
   • attività specifica e singole lavorazioni;
   • descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni;
   • elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose;
   • misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio;
   • organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa lavorazioni, macchine e attrezzature;
   • organigramma della sicurezza;
   • eventuali procedure richieste dal PSC.

 

Cos’è il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)?

Per quanto riguarda il PSC, definito dall’art. 100 del D.Lgs 81/08, si necessita di una relazione tecnica.
In questa, si devono delineare:
   • le diverse fasi operative del lavoro;
   • le situazioni più a rischio;
   • le azioni da attuare per la messa in sicurezza del cantiere;

E non solo. Nel PSC è necessario inserire:
   • la descrizione dell’opera e del cantiere;
   • le indicazioni della collocazione geografica;
   • riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;
   • relazione analitica di valutazione dei rischi e delle misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali);
   • misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.);
   • durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza;

 

Quando e dove richiedere il documento?

In sintesi, la principale differenza tra POS e PSC è determinata dalle circostanze in cui si richiedono tali documenti:

  • il POS serve a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro;
  • il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese che lavorano insieme;

 

Elaborare in maniera incompleta il POS, così come irregolarità o inadempienze del PSC, possono comportare sanzioni di natura penale ed amministrativa.

Redarre il Piano operativo di sicurezza e il Piano di sicurezza e coordinamento è, quindi, una procedura da eseguire con precisione e accuratezza.

DVR: DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

QUANDO E’ OBBLIGATORIO?

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

 – entro 90 giorni per una nuova attività
 – nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta in cui avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

  • processo produttivo
  • organizzazione del lavoro
  • nuovi macchinari
  • nuove mansioni
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

CHI LO REDIGE?

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

 

A COSA SERVE E COSA DEVE CONTENERE?

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

La valutazione dei rischi, inoltre, deve contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; 
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;

programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

CORSI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

corsi di Sicurezza sul Lavoro sono obbligatori per Legge e regolamentati dal Testo Unico sulla Sicurezza. La CLAAI effettua formazione e consulenza attraverso docenti di eccellenza, presso la propria sede o anche direttamente presso la sede dell’azienda, al fine di diminuire gli spostamenti dei lavoratori dal luogo di lavoro all’aula di formazione.

Ecco alcuni dei corsi, previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, svolti dalla CLAAI:

  • RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • ADDETTO ANTINCENDIO
  • FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
  • RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

 

 

CORSO DI FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO (R.S.P.P.)

Questa figura viene nominata dal datore di lavoro e deve possedere quelle capacità tali da assumersi la responsabilità di organizzare e gestire l’intero sistema di prevenzione e protezione dai rischi.

In virtù dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012), Claai Napoli organizza anche i corsi di formazione per i datori di lavoro che dovranno svolgere in proprio i compiti di responsabile della prevenzione e della sicurezza, all’interno della propria azienda, ed i corsi di aggiornamento per gli RSPP che si sono formati da più di cinque anni.

CLAAI, inoltre, propone corsi di durata variabile a seconda del rischio desumibile dal codice ATECO dell’impresa (rintracciabile sulla visura camerale) e i relativi corsi di aggiornamento:

  • 16 ore: basso rischio;
  • 32 ore: medio rischio;
  • 48 ore: alto rischio.

 

ADDETTO ANTINCENDIO

Gli addetti antincendio sono le persone in azienda preposte al prevenire l’insorgere di incendi, e in caso di emergenza, limitarne i danni.

CLAAI propone specifici corsi di formazione per addetti antincendio di diversa durata a seconda del livello di rischio dell’azienda.

  • 4 ore: basso rischio;
  • 8 ore: medio rischio;
  • 16 ore: alto rischio.

 

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

CLAAI propone un corso di formazione per addetti al primo soccorso mirato a fornire le competenze di base sugli interventi di primo soccorso, sui rischi specifici dell’attività e sulle patologie specifiche dell’ambiente di lavoro.

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona addetta a rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

CLAAI propone il corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza base della durata di 32 ore ed i relativi corsi di aggiornamento.