A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 29 settembre 2023 (GU n. 236 del 9-10-2023), dallo scorso 10 ottobre c’è l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese per le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private:

i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Le comunicazioni sulle titolarità effettiva devono essere presentate entro 60  giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto

Qualora le entità interessate siano costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023, esse dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

In seguito il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo di società è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Se nessun soggetto soddisfa questa condizione, si considerano, nel seguente ordine:

Il titolare effettivo di persone giuridiche private è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

Il titolare effettivo di trust o istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

COME SI COMUNICA IL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo dovrà essere comunicato con una pratica telematica da inviare alla Camera di Commercio di riferimento. I dati da comunicare sono:

Non è possibile delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. Inoltre la comunicazione potrà essere inoltrata solo tramite il servizio Telemaco.

SANZIONI IN CASO DI MANCATO OBBLIGO

Se la comunicazione non avviene nei termini detti sopra, è prevista una sanzione per violazione di obbligo di Legge. La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Tutte le imprese interessate, possono rivolgersi agli uffici CLAAI per l’inoltro della comunicazione telematica alla Camera di Commercio.

Contatti

Mail: claaisalerno@yahoo.it

Tel. 089727297

Cell.3357225846